Detassazione produttività: circolare della Agenzia delle Entrate

Porta la data del 30 aprile la circolare n° 11/E con la quale l’Agenzia delle Entrate detta, in 6 capitoli, le regole per l’accesso ai benefici della detassazione dei premi di produttività previsti dal DPCM del 22 gennaio 2013.
L’Agenzia precisa i criteri per la per la determinazione del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2012 che non deve superare i 40mila euro mentre “Risulta irrilevante, al fine dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in esame, l’eventuale superamento nell’anno 2013 della soglia di euro 40.000”. Inoltre viene precisato che l’imposta sostitutiva (10% fisso) “spetta anche ai lavoratori dipendenti che nel 2012 non hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o che nel medesimo anno non hanno conseguito alcun reddito”.
L’agevolazione, chiarisce la circolare, si applica su un importo massimo di 2.500 euro lordi per l’anno 2013 e, quindi, questo limite reddituale deve intendersi “al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento applicata dal sostituto di imposta” ma anche “al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie”.
Si conferma anche che il singolo lavoratore può rinunciare, facendone richiesta per iscritto, al beneficio della tassazione agevolata. Si tratta di situazioni particolari di cui l’Agenzia riporta l’esempio di quando l’imposta sostitutiva si presenta meno conveniente di quella ordinaria in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva.
Viene, inoltre, fatta salva l’applicazione del regime agevolato sui premi corrisposti nel corso del 2013 prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M., in presenza dei presupposti stabiliti dalla nuova normativa, cosi come le modalità per effettuare gli storni sulle quote della retribuzione assoggettabili al regime agevolato ma sottoposte a tassazione ordinaria.